Comunicato del Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo,
rilevato dagli atti ufficiali di gara che:
l’incontro in oggetto è stato sospeso definitivamente dall’arbitro dopo la fine del primo tempo per impraticabilità del terreno qioco dovuto a presenza di condensa che rendeva impossibile la prosecuzione in sicurezza dell’incontro.
tale situazione persisteva nonostante il tentativo da parte della Societa ospitante di ripristinare le condizioni normali di gioco, senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili.
rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l’esistenza di condensa all’interno del rettangolo di giuoco, che ha impedito il regolare svolgimento della gara; – l’art.34 del Regolamento della L.N.D. in riferimento all’attività nazionale svolta nell’ambito della Divisione del Calcio a Cinque che “Gli impianti Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” della Divisione ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge.” – Il Regolamento impianti sportivi della Divisione (C.U. 1070/2025) specifica, all’art. 3 (campo di gioco), ” il campo di gioco deve <span;>essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, e protetto da infiltrazioni di acque. L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare.”
nel caso in esame è emerso chiaramente dal referto dell’arbitro, che i problemi di condensa verificatisi dopo l’inizio della gara, nonostante gli sforzi dei dirigenti della Società ospitante, non sono stati utilmente risolti, al punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l’incolumità e l’integritå fisica degli atleti e degli arbitri, a decretare la definitiva sospensione dell’incontro per impraticabilità del terreno di gioco.
che la Società ospitante non ha fatto pervenire al riguardo un preannuncio di reclamo mirante a vedere riconosciuta la sussistenza di una causa di Forza Maggiore;

P.Q.M.
<span;>visto l’art.10 comma 1 del c.G.S., l’art.60 N.O.I.F., l’art. 34 del Regolamento della L.N.D., il Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16.05.2025 ed il C.U. N. 1 della Divisione Calcio a Cinque del 1″luglio 2025, ritiene la Società ASSOPORTO MELLILI esponsabile oggettivamente della mancata disputa dell ‘incontro comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6.

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